Il mercato dei prodotti per cani e gatti, come quello degli animali domestici, è secondo i dati di associazioni come ASSALCO in continua ascesa, così come le previsioni di valore per i prossimi anni.
Sono sempre di più le aziende che si specializzano esclusivamente nella produzione di alimenti per animali, spesso proponendo prodotti di qualità elevata, che incontrano una fetta sempre crescente di pubblico. Ma sebbene alcune aziende nascano, e poi crescano, come aziende produttrici esclusivamente di alimenti per animali, il mercato del Petfood rappresenta un’opportunità di crescita anche per un’altra categoria di aziende: le aziende che nascono come produttrici di alimenti destinati alle persone e che, pur non volendo abbandonare il loro target principale, sarebbero interessati anche a produrre alimenti per animali.
Se state leggendo questa pagina avendo già un’azienda che si occupa della produzione di alimenti per persone, e siete interessati ad iniziare la produzione di alimenti per animali, le informazioni che trovate in questa pagina saranno utili per capire come muoversi da un punto di vista normativo/sanitario.
Qualora invece il vostro scopo fosse quello di aprire un’azienda ex-novo che si occupi solo ed esclusivamente della produzione di alimenti per animali, invito alla lettura di questo articolo sicuramente più appropriato alla vostra situazione.
Se invece volete commercializzare prodotti per animali in Private Label, cioè con un’altra azienda che produce effettivamente e voi che vi occupate esclusivamente della commercializzazione (quindi senza avere uno stabilimento produttivo) vi invito a leggere l’articolo dedicato.
Quali tipi di alimenti produce la mia azienda?
La prima domanda da porsi nell’ottica di produrre alimenti per animali nella propria azienda già attiva nella produzione di alimenti per persone è individuare le materie prime che si hanno già in azienda o che si devono acquistare. Solitamente l’azienda alimentare che vuole espandersi nel Petfood lo fa perché ha già a disposizione delle materie prime, che normalmente cede a basso prezzo come scarti o che devono essere smaltite conformemente a certe normative, risultando un costo per l’azienda; ridurre lo smaltimento rappresenta così un doppio guadagno, sia perché si immettono sul mercato nuovi prodotti, sia perché si risparmia in termini di smaltimento.
Le materie prime che l’azienda può avere già al suo interno si possono distinguere in due macrocategorie:
- Alimenti di origine vegetale
- Alimenti di origine animale, così come definiti dal Reg. UE 853/04 (ricordo che le uova e i prodotti apistici sono entrambi prodotti di origine animale).
Le due categorie di prodotto seguono iter normativi differenti per poter essere implementati nei prodotti per animali; in generale, utilizzare i prodotti di origine vegetale è legalmente molto più semplice rispetto all’utilizzo dei prodotti di origine animale.
I prodotti di origine vegetale, infatti, esulano dall’intera normativa riguardante i SOA (Sottoprodotti di Origine Animale). L’azienda che produce alimenti per esseri umani, se vuole produrre anche prodotti di origine vegetale per le diverse specie animali (non solo cani e gatti ma anche animali erbivori) deve semplicemente richiedere l’autorizzazione come mangimificio (ai sensi del Reg. UE 183/05) e rispettare i requisiti di cui parleremo nei prossimi paragrafi. In questo caso non è necessario ottenere un riconoscimento comunitario.
Quando invece le materie prime a disposizione sono di origine animale (carne, pesce, uova, ecc.) risulta necessario non solo la registrazione dell’attività come mangimificio ai sensi del Reg. UE 183/05, ma anche la registrazione ai sensi del Reg. UE 1069/09 e il riconoscimento comunitario nel caso si vogliano vendere i prodotti all’ingrosso (si è considerati grossisti se si vende ad almeno un’altra azienda con P. IVA) e non solo al dettaglio, come chiarito dalla Nota del Ministero della Salute n. 29954 del 25/07/2016.
Il rispetto del Reg. UE 1069/09 prevede una serie di oneri aggiuntivi, come quelli relativi al trasporto, quelli relativi al declassamento dei prodotti che devono diventare (legalmente) prima SOA e poi Materie Prime per Mangimi, prevede analisi aggiuntive, prevede indicazioni sull’utilizzo degli imballaggi: non entro qui nel merito del Reg. UE 1069/09 per non esulare dall’argomento principale, ma per le nostre finalità è utile ricordare che, in generale, commercializzare come mangimi alimenti di origine animale è più complesso (dal punto di vista dei requisiti) rispetto alla commercializzazione dei mangimi fatti a partire dagli alimenti di origine vegetale.
Richiameremo questa differenza in alcuni punti in seguito nell’articolo.
Quali sono i requisiti strutturali per produrre alimenti per animali in un’azienda che già produce alimenti per persone?
Per definire i requisiti di tipo normativo parto dal presupposto che l’azienda in essere, che produce alimenti umani, già parta dal rispetto dei requisiti definiti dal Reg. CE 852/04, con eventuali ulteriori specifiche strutturali o impiantistiche definite dal Reg. CE 853/04 a seconda della tipologia di produzione, nel caso in cui l’azienda abbia già un riconoscimento comunitario per la produzione di alimenti per esseri umani.
Quando all’attività già in essere si vuole aggiungere la produzione mangimistica, bisogna rispettare dei requisiti aggiuntivi imposti dai regolamenti mangimistici, che nello specifico sono definiti dal Reg. CE 183/05 e comprendono tra i più importanti:
- La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire un’adeguata pulizia e/o disinfezione, essere tali da ridurre al minimo il rischio di errore nonché da evitare la contaminazione, la contaminazione incrociata e in generale tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti.
- Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono formare oggetto di una verifica adeguata e periodica
- I locali devono essere dotati di un’adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.
- Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi.
- L’acqua usata nella produzione dei mangimi deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell’acqua devono essere inerti.
- Le acque luride, le acque reflue e l’acqua piovana devono essere smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e qualità dei mangimi non ne risentano. Si deve assicurare il controllo degli scarti e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.
- Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, contro i parassiti. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, predisposte contro i parassiti.
- I soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l’accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersione di parti celle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità dei mangimi.
Come è possibile vedere, sono requisiti molto in linea con quelli previsti dalle già citate normative relative alla produzione di alimenti per persone, che quindi non richiedono particolari modifiche all’assetto aziendale.
Tuttavia, ulteriori requisiti strutturali sono quelli previsti dall’allegato 4 del PNAA (Piano Nazionale di Controllo Alimentazione Animali, sezione “produzione di alimenti per animali da compagnia), e tra i più importanti possiamo ricordare i seguenti:
- Esiste una zona «pulita» e una zona «sporca», adeguatamente separate (la zona pulita e la zona sporca sono generalmente destinate una alla produzione, una al confezionamento ed etichettatura, ndr)
- Esiste nella zona sporca una parte coperta per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale, questa è costruita in modo da poter essere facilmente pulita e disinfettata (Requisito valido per gli stabilimenti che lavorano prodotti di origine animale ma NON di origine vegetale)
- I pavimenti sono costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi
- Presenza di adeguati servizi igienici, spogliatoi per il personale
- Esiste una netta separazione tra la zona dell’impianto in cui i materiali destinati alla trasformazione vengono scaricati e le zone riservate alla trasformazione del prodotto e al magazzinaggio del prodotto trasformato
- Gli impianti di trasformazione sono dotati di un’installazione che consenta di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da imballaggio, pezzi di metallo, ecc. nei sottoprodotti di origine animale;
Questi sono solo i requisiti strutturali e impiantistici più importanti e, a differenza dei precedenti, è possibile vedere come siano più stringenti rispetto ai precedenti, obbligando l’azienda che produce alimenti per persone ad avere, o a costruire, strutture adeguate alla doppia produzione.
Inoltre, un requisito importante è quello definito dalla Nota del Ministero della Salute n. 29954 del 25/07/2016 che, nella parte finale, indica che:
- A seconda di come l’operatore voglia caratterizzare la propria attività, dovranno essere adottati gli accorgimenti igienico-sanitari più idonei, per evitare rischi per la salute pubblica e animale. Le attività di preparazione, somministrazione e vendita condotte in tali strutture devono avvenire in locali esclusivamente ad esse dedicati e completamente separati da eventuali locali in cui viene svolta attività di preparazione e somministrazione di alimenti per il consumo umano.
Questo significa che alcune strutture possono essere in comune tra la produzione umana e quella mangimistica, mentre altre no: devono essere completamente separate.
Tra le strutture che possono essere comuni ci sono i bagni, gli antibagni, gli spogliatoi e i locali di transito (corridoi). Tra le strutture che devono essere separate ci sono quelli dedicati alla produzione, somministrazione e vendita. Da notare che:
- La parte della produzione è la più difficile, perché i requisiti sopra menzionati prevedono anche un’ulteriore suddivisione della zona produttiva in zona sporca e zona pulita: ne consegue che l’area produttiva deve essere separata in almeno due sotto-aree a loro volta separate, quindi almeno due stanze dedicate esclusivamente alla produzione mangimistica.
- La parte della somministrazione e vendita deve invece essere presente solamente quando queste due attività vengono effettivamente svolte: qualora la vendita avvenga non in modo diretto, ma per consegna ai corrieri, e solo di prodotti confezionati (quindi non ci sia somministrazione) questo requisito non necessita di essere rispettato.
Da ricordare inoltre che le zone di stoccaggio dei prodotti alimentari non possono contenere prodotti diversi da quelli alimentari, e le zone di stoccaggio dei prodotti mangimistici non possono contenere prodotti diversi da quelli mangimistici: sarà quindi necessario dedicare o delle celle a temperatura controllata, o dei magazzini a temperatura ambiente, separati rispetto a quelli dei prodotti alimentari.
In conclusione, quindi, in linea di massima saranno necessari, per iniziare l’attività di produzione mangimistica, in aggiunta alle già presenti strutture:
- Un’area, da dividere a sua volta in due sotto-aree, dedicate alla produzione;
- Un’area dedicata alla somministrazione e vendita, se queste vengono effettuate;
- Celle e magazzini dedicati per lo stoccaggio dei mangimi finiti (separati dai locali destinati allo stoccaggio dei prodotti per gli esseri umani.
Ulteriori necessità potrebbero poi essere necessarie a seconda della tipologia di produzione aziendale, che deve essere comunque valutata caso per caso.
Quali sono i requisiti normativi per produrre alimenti per animali in un’azienda che già produce alimenti per persone?
I requisiti normativi sono tantissimi, difficili da riassumere in questa parte per cui si rimanda alla lettura delle normative stesse. Mi limiterò quindi a ricordare i requisiti più importanti che non sostituiscono, ma si aggiungono, a quelli già necessari per l’attività già in essere per la produzione di alimenti.
- Un primo, già menzionato, requisito normativo, è la necessità di registrazione/riconoscimento come mangimificio a seconda delle produzioni che vogliamo effettuare. Questo significa che in tutti i casi dovrà essere effettuata una (o più di una) nuova SCIA sanitaria al comune di riferimento, segnalando la nuova tipologia produttiva. Le SCIA da richiedere sono diverse a seconda che si vogliano produrre mangimi di origine vegetale o di origine animale.
- Nel caso le produzioni mangimistiche comprendano anche alimenti di origine animale e volessimo vendere all’ingrosso è necessaria non solo la segnalazione (registrazione) ma anche l’autorizzazione (riconoscimento) sanitaria, che dovrà essere emessa dall’Autorità Competente previa verifica di rispetto dei requisiti strutturali e normativi.
- Un altro importante requisito è la presenza del piano di autocontrollo, che dovrà essere completamente separato dal piano di autocontrollo per le produzioni umane. Questo perché le normative alimentari e mangimistiche, salvo alcune eccezioni (come quelle relative alla rintracciabilità) sono completamente separate tra loro. Da questo consegue che, ad esempio, i requisiti di sicurezza, le normative relative all’etichettatura, le normative relative alle acque, le normative relative all’utilizzo degli additivi sono completamente diverse tra le due tipologie di attività. Sebbene poi alcune procedure (pulizia, disinfezione, igiene del personale) possano anche essere comuni essendo la stessa azienda il consiglio è sempre quello di avere due piani di autocontrollo separati per le due tipologie di attività, per far sì che le procedure delle due tipologie non si “accavallino” tra loro causando potenziali illeciti.
Molto importante ricordare, soprattutto, che i requisiti analitici per la sicurezza sono completamente diversi tra le due tipologie di attività (Reg. CE 2073/05 per l’alimentare, Reg. UE 142/11 per il mangimistico), così come i requisiti per l’etchettatura (Reg. UE 1169/11 per l’alimentare, Reg. CE 767/09 per il mangimistico), i requisiti per la formazione (Normative variabili da regione a regione per l’alimentare, Reg. CE 183/05 per il mangimistico), il controllo delle temperature per i prodotti di origine animale (Reg. CE 853/04 per l’alimentare, Reg. UE 142/11 per il mangimistico), le normative sull’utilizzo degli additivi (Reg. CE 1333/08 per l’alimentare, Reg. CE 1831/03 per il mangimistico).
Tutte queste differenze normative permettono di capire perché il piano di autocontrollo alimentare e mangimistico dovrebbero essere separati, rendendo così necessario, dal punto di vista normativo (con tutte le sue conseguenze) la stesura e la gestione di un piano ex-novo quando si inizia l’attività di produzione mangimistica.
Chi è il consulente sanitario? E’ necessario per le pratiche di differenziazione tra le tipologie produttive?
Come visto nelle sezioni precedenti, i requisiti per affiancare le due tipologie di attività sono sia di tipo strutturale, che di tipo normativo. Per poter avviare l’attività produttiva mangimistica, anche con l’azienda alimentare già in essere, saranno necessari vari tipi di consulenti (geometra, commercialista), ma per la parte della normativa alimentare e mangimistica è molto utile un consulente sanitario. Questa figura, non obbligatoria né prevista dalla legge, è di fatto necessaria per vari aspetti, come ad esempio:
- La stesura del piano di autocontrollo mangimistico, e l’armonizzazione con il piano di autocontrollo (solitamente già presente) dell’azienda umana;
- La formulazione dei prodotti mangimistici;
- La redazione delle etichette secondo le normative mangimistiche;
- Supporto nella notifica della SCIA sanitaria al comune di riferimento.
Per quanto la figura non sia obbligatoria, è utile avere un consulente sanitario per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni che riguardano sia l’errata applicazione delle normative mangimistiche (D. L.vo 142/09), sia l’errata implementazione dell’attività mangimistica nell’azienda che produce alimenti per persone; un’azienda mista, che produce sia alimenti per persone che alimenti per cani, può teoricamente incorrere in più infrazioni (a causa della sua natura di attività mista) rispetto ad un’azienda che produce esclusivamente alimenti per persone o esclusivamente alimenti per animali.
Il consulente sanitario deve essere esperto, per questa tipologia di attività, sia di normativa alimentare che di normativa mangimistica: è necessario conoscerle entrambe per permettere l’implementazione delle relative necessità strutturali e normative, soprattutto perché le due tipologie di normativa sono, da un punto di vista legale, completamente diverse tra loro.
Spesso le aziende alimentari hanno già un consulente sanitario per la parte della produzione degli alimenti umani, ma non è detto che il consulente sia a sua volta esperto di normativa mangimisica; è importante ricordare questo punto; i comparti normativi vanno conosciuti entrambi (già diverse aziende si sono rivolte, purtroppo, a consulenti che si occupavano di normativa umana e non mangimistica e che hanno redatto, ad esempio, etichette di alimenti per cani o gatti completamente sbagliate perché hanno seguito le indicazioni del Reg. UE 1169/11 sull’etichettatura umana e non del Reg. CE 767/09 sull’etichettatura mangimistica!).
La conoscenza di entrambi i rami normativi risulta quindi fondamentale ai fini del servizio.
Personalmente, come è possibile verificare nel mio Curriculum vitae, mi occupo sia di normativa alimentare che di normativa mangimistica, seguendo al momento sia aziende che si occupano di alimentazione umana, sia aziende che si occupano di alimentazione per cani e gatti, sia aziende miste che producono entrambe le tipologie di prodotto: potete contattarmi all’indirizzo mail valerioguiggi@gmail.com per avere maggiori informazioni, parlarmi della vostra attività già in essere, di come vorreste implementarla, e quindi per avere un preventivo delle spese di consulenza, variabile in base alla tipologia di attività.
Offro supporto, anche con ispezioni in loco, in tutta Italia (posso spostarmi in tutte le direzioni abitando e lavorando, di base, in Toscana).
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