Nel corso degli anni di divulgazione scientifica in internet, sono stato contattato da tantissimi proprietari interessati a migliorare l’alimentazione del proprio cane o del proprio gatto. I proprietari risultano per me la maggior parte dei contatti, persone spesso molto volenterose e disponibili a cucinare per i propri animali per salvaguardare, e migliorare, la loro salute.
I proprietari però non sono gli unici da cui arrivano le richieste: ci sono infatti vari contatti che vogliono trasformare quella che spesso è una passione, cucinare per il proprio o i propri animali, in un vero e proprio lavoro, in altre parole che vogliono produrre alimenti per animali per venderli a tutte quelle persone che non vogliono, o non possono, provvedere da sole ad un’alimentazione migliore per il proprio cane o il proprio gatto.
Date le diverse richieste, e poiché la mia personale figura (quella di medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti) è la più adatta per fornire questo genere di informazioni dal lato tecnico-normativo, ho deciso di scrivere questo articolo per fornire una panoramica a chi avesse interesse ad avviare questo tipo di attività: cosa serve, qual è l’iter burocratico, quali gli obblighi legali, cosa è possibile fare con le diverse possibilità che la legge italiana mette a disposizione di chi vuole iniziare la produzione di alimenti per animali.
Una descrizione spero utile sia per chi vuole iniziare questo tipo di attività, sia per la curiosità dei proprietari che vogliono capire meglio come funziona questo particolare settore: ho deciso di strutturare l’articolo in una serie di domande che il futuro produttore deve porsi, anche solo per capire come orientarsi.
Prima di iniziare, però, una distinzione: questo articolo è utile a chi vuole aprire un’azienda che produca esclusivamente mangimi. Qualora invece aveste già un’azienda alimentare che produce alimenti per persone, e voleste aggiungere alle vostre produzioni anche alcuni alimenti per animali, vi invito a leggere invece questo articolo, sicuramente più appropriato alla vostra situazione.
Se invece avete interesse a commercializzare prodotti per animali in Private Label, cioè con un’altra azienda che produce effettivamente e voi che vi occupate solamente della commercializzazione (quindi senza avere uno stabilimento produttivo) vi invito a leggere l’articolo dedicato.
Quale tipo di attività voglio aprire?
La prima domanda che ci dobbiamo porre è capire qual è il tipo di attività che vogliamo aprire, qual è il target di riferimento e quale vorrà essere la diffusione del nostro prodotto. Vogliamo aprire un piccolo negozio di alimenti per animali per vendere solamente alle persone del quartiere o della città, o siamo grandi visionari interessati a diventare delle multinazionali?
Semplificando molto, la normativa permette di scegliere per la diffusione che vogliamo che i nostri prodotti abbiano tra tre possibilità:
- Aprire un negozio per animali. Si tratta senz’altro dell’evenienza più semplice: il negozio per animali è quell’attività che vende esclusivamente prodotti già preparati da altri, proprio come per l’alimentazione umana abbiamo i negozi di generi alimentari o i supermercati. Chi ha questo tipo di negozio non agisce in alcun modo sulla composizione degli alimenti ma si limita ad acquistarli e venderli. Da notare che nei negozi per animali, oltre ai classici croccantini e alimenti umidi si possono vendere anche alimenti a temperatura condizionata, cioè gli alimenti freschi o congelati (alimenti “BARF”).
- Aprire un negozio di produzione di alimenti per animali. E’ la tipologia di azienda in cui ci si “sporcano le mani”, ovvero in cui gli alimenti si preparano: si acquistano le materie prime, si lavorano, si macinano, si cuociono, si mescolano i diversi ingredienti e si produce un proprio prodotto. Prodotti di ogni tipo: si può scegliere di produrre croccantini, alimenti umidi, alimenti essiccati, pasti casalinghi cotti, vendere carne cruda: la tipologia dipenderà dal prodotto che vogliamo fare, dagli spazi che abbiamo a disposizione, dalla logistica di cui abbiamo disponibilità (vogliamo vendere solo direttamente o vendere a distanza?). Il limite per questa tipologia di attività è che la vendita è esclusivamente al dettaglio, direttamente al consumatore finale, mentre se vogliamo vendere ad altri negozi che, a loro volta, rivenderanno i nostri prodotti, dobbiamo necessariamente scegliere la terza via.
- Aprire un negozio di produzione di alimenti per animali all’ingrosso. La tipologia di attività è simile alla precedente, con la differenza che i volumi produttivi sono più elevati perché si è interessati alla diffusione di un prodotto che sarà a sua volta più ampia, su scala generalmente nazionale ma a volte anche internazionale. Aprire questa attività è leggermente più complesso rispetto alle altre due, come spiego sotto, ma garantisce una possibilità di vendita molto maggiore, nonché una serie di vantaggi minori (la possibilità di produrre direttamente degli additivi, o di raccogliere scarti di lavorazione dalle aziende che producono alimenti per esseri umani e reimpiegarle nei mangimi; sono possibilità che possono essere interessanti per grandi aziende).
Una premessa importante: anche se a qualcuno il nome può non piacere, chi produce alimenti per animali, dalla carne cruda ai pranzetti pronti, passando per il gelato per cani o per gli “integratori” per cani, sta producendo un mangime: con questo termine il Reg. CE 178/02 identifica tutti i prodotti destinati all’alimentazione degli animali (esclusi i farmaci).
Cosa richiede la legge per le tre tipologie di attività?
Le tre attività hanno un diverso grado di complessità e anche, conseguentemente, un diverso grado di rischio per la salute animale: in caso nell’alimento ci fosse qualcosa che non va (che può succedere, perché il “rischio zero” non esiste) si mette a rischio la salute di più animali se si ha un’azienda di produzione all’ingrosso, piuttosto che con un piccolo negozio di rivendita di croccantini. Per questo motivo, la normativa impone requisiti diversi alle tre tipologie di attività.
Requisiti comuni a tutte le tipologie di attività (negozi per animali, negozi di produzione al dettaglio, negozi di produzione all’ingrosso)
I requisiti necessari per tutte le tipologie di attività sono generici, e non legati solamente alla produzione di alimenti per animali. Di seguito vediamo quali sono le principali necessità:
- Il locale di vendita, che deve naturalmente essere presente e deve rispettare le normative edilizie nazionali e comunali; da mettere in conto che per l’apertura sarà quindi necessario che il fondo scelto sia proprio oppure sarà necessario pagare un affitto; sarà anche necessario rivolgersi ad un geometra per le relative pratiche (anche quelle legate alla normativa sulla sicurezza sul lavoro).
- La partita IVA, necessaria così come per qualunque altra attività; può essere individuale o societaria, e sarà conseguentemente necessario un commercialista che possa assistere in questo passaggio. E’ necessaria anche l’iscrizione alla camera di commercio.
- La SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Va inviata esclusivamente al comune in cui l’azienda si trova, e se per i negozi di animali è automaticamente valida dopo 48 ore dall’invio (quindi non ci sono tempi tecnici dall’invio all’effettiva apertura dell’attività), per le altre tipologie di azienda richiede dei passaggi ulteriori.
I negozi per animali hanno bisogno solamente di questo, fatto salve le varie strutture di esposizione e conservazione (scaffalature, magazzino, frigo e congelatori se si vuol vendere prodotti a temperatura condizionata) e, chiaramente, di contattare i fornitori di prodotti già finiti che sono interessati a vendere.
Requisiti per le attività di produzione e vendita al dettaglio
Per questa tipologia di attività, sono necessari dei requisiti ulteriori rispetto a quelli precedentemente elencati, che sono i seguenti:
- Il locale di produzione deve rispettare le disposizioni del Reg. CE 183/05.E’ quindi prevista una separazione dei locali, la presenza di bagno ed antibagno, di una “zona sporca” (dove avvengono solitamente le lavorazioni) e di una “zona pulita” (dove avviene di solito il confezionamento). Sono necessarie anche suddivisioni specifiche a seconda delle materie prime che abbiamo e degli alimenti che vogliamo produrre. E’ quindi consigliato, oltre al sopralluogo del geometra che verifica il rispetto delle normative edilizie, anche quello del consulente sanitario che verifica il rispetto della normativa mangimistica strutturale ed impiantistica.
- Un piano di autocontrollo, detto anche Piano HACCP, simile a quello richiesto per le attività di produzione di alimenti umani ma naturalmente diverso, perché qui si producono mangimi (non alimenti). Il piano, un volume della lunghezza che va generalmente da 30 a oltre 200 pagine (per le realtà più complesse), deve essere redatto prima dell’apertura, richiede a sua volta una serie di indicazioni relative ad aziende di supporto esterno (azienda che si occupa della manutenzione e taratura dei dispositivi refrigeranti, azienda di smaltimento degli scarti, azienda che si occupa del controllo degli infestanti). La presenza di questa documentazione è obbligatoria.
- La registrazione all’Autorità Sanitaria (ASL) competente per territorio, la cui richiesta avviene all’invio della SCIA al comune. Il comune di competenza passa la documentazione ricevuta alla ASL, che ne verifica la correttezza e, nel caso, può respingere la richiesta (in caso di documentazione mancante) o accettarla. Qualora venga accettata, passati i tempi tecnici, l’attività può essere avviata. Non sono quindi previsti sopralluoghi preventivi da parte delle autorità, ma dobbiamo considerare che periodicamente i veterinari ASL verranno ad effettuare visite ispettive nelle aziende, per verificare la correttezza delle lavorazioni e la rispondenza alle normative.
Oltre a queste necessità burocratiche bisogna considerare anche le attrezzature necessarie per l’inizio di questa attività (piani cottura, essiccatori, incapsulatrici, mixer, estrusori, mulini… le attrezzature dipendono dal tipo di produzione che si vuole effettuare), che devono essere regolarmente utilizzabili, come da disposizioni normative, in un’azienda mangimistica.
ATTENZIONE: esiste un’eccezione, una tipologia di aziende che, pur producendo prodotti per la vendita al dettaglio, devono essere riconosciuti come le attività che vendono all’ingrosso. Sono i produttori di petfood crudo, “alimenti BARF”, in gergo tecnico alimenti greggi per animali da compagnia. Secondo la nota ministeriale 16697 del 7/5/2020, infatti, sono registrati come dettaglianti solo i produttori di alimenti crudi per cani e gatti che effettuano esclusivamente la vendita sul posto. Qualora la vendita venga fatta anche a distanza, anche solo ai privati (e non ai grossisti), questo tipo di azienda deve essere comunque riconosciuta come grossista, e seguire quindi le disposizioni di cui al paragrafo seguente.
Requisiti per le attività di produzione e vendita all’ingrosso
Per quest’ultima tipologia di attività, i requisiti di base sono quelli visti nelle prime due categorie, a cui però si aggiunge la necessità di avere:
- La richiesta di riconoscimento comunitario, che deve rispettare le disposizioni del Reg. CE 1069/09. Questo non esime comunque dal rispetto delle disposizioni del Reg. 183/05 di cui al paragrafo precedente. La richiesta di riconoscimento viene inviata tramite SCIA e può essere contestuale alla registrazione (di cui sopra) o successiva, qualora si volesse trasformare un’attività produttiva di vendita al dettaglio in un’attività di vendita all’ingrosso. In questo caso si deve inviare la documentazione come avviene per le altre tipologie di attività, ma la conferma non è automatica: richiede invece un sopralluogo da parte dell’autorità competente, che verifica personalmente il rispetto delle normative e, solo qualora queste saranno soddisfatte, verrà concesso il riconoscimento comunitario, ovvero l’inserimento nella Sezione 8 degli stabilimenti riconosciuti dal Ministero della Salute. Il riconoscimento, una sola volta, può essere concesso anche come riconoscimento provvisorio, in cui l’Autorità da generalmente tre mesi di tempo per risolvere eventuali inadeguatezze e concedere, se risolte, successivamente il riconoscimento definitivo. Il riconoscimento è necessario per la vendita all’ingrosso, anche se si vende solamente ad una singola rivendita (!), come chiarisce la Nota del Ministero della Salute. L’atto di riconoscimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione di appartenenza.
Da notare che il costo del riconoscimento, che varia da regione a regione e deve essere pagato direttamente all’ente per poter richiedere il sopralluogo dell’Autorità, è circa di 500 euro. Da considerare in questo caso, oltre a quanto indicato sopra, anche l’eventuale spesa per i mezzi di trasporto dei propri prodotti e della logistica, nonché la possibilità di aprire dei punti vendita franchising (che saranno normali negozi di articoli per animali). Va considerato inoltre che con questa tipologia di attività è possibile esportare i prodotti sia in Unione Europea, senza vincoli, sia fuori dall’Unione con normative che, però, varieranno a seconda del paese di esportazione.
Che tipo di alimenti voglio produrre?
L’altra grande domanda da porsi prima di poter avviare questo tipo di attività è il seguente: che tipo di alimenti voglio produrre? Un’azienda mangimistica registrata (vendita al dettaglio) o riconosciuta (vendita all’ingrosso) può verosimilmente produrre tantissime tipologie di prodotto; di seguito alcuni esempi:
- I croccantini;
- Gli alimenti pressati a freddo o pellet;
- Alimenti per cani e gatti essiccati;
- Alimenti per cani e gatti liofilizzati (per quanto i costi siano molto elevati!);
- Alimenti umidi
- Alimenti freschi da conservare in frigo
- Alimenti cotti congelati da conservare in congelatore
- Alimenti crudi da conservare in frigo o in congelatore, compresi i “prodotti BARF”
- Appetizzanti per alimenti per animali
- Snack e masticabili per cani e per gatti
- “Integratori” (che tuttavia sono legalmente inquadrati come “Alimenti complementari”) in polvere, compresse, capsule, pasta, per cani e gatti
- Alimenti fitoterapici per cani e gatti (integratori di vari tipi di estratti vegetali), con il limite che non devono rientrare nella normativa dei farmaci ma devono essere piante legalmente utilizzabili negli alimenti per cani e gatti
- Alimenti terapeutici (Renal, Intestinal, Urinary) sia completi che complementari (ad esempio un “integratore per l’intestino”) per cani e gatti
Le possibilità sono, come possiamo vedere, tantissime e di diversa natura.
I prodotti devono garantire dei requisiti di sicurezza, cioè devono essere sicuri e non danneggiare i cani e i gatti che si nutriranno con questi alimenti, e devono rispettare anche delle normative specifiche relative all’etichettatura e alla presentazione delle informazioni: la formulazione del singolo prodotto avrà quindi un costo sia di preparazione (capire quali ingredienti mettere all’interno, se siano utilizzabili e in che quantità, che analisi sono necessarie per verificarne la presenza, considerare i costi), sia di produzione (costo della materia prima, della confezione, della spedizione).
I costi preparatori sono generalmente limitati per la formulazione di un prodotto semplice (uno snack essiccato) ma possono diventare importanti quando il prodotto diventa più complesso (un alimento completo come i croccantini).
I costi, escludendo quelli relativi ai materiali e alle materie prime, sono legati per lo più a due fattori: le analisi di laboratorio e l’etichettatura.
Le analisi di laboratorio
Le analisi di laboratorio richieste dalla normativa si possono distinguere nelle seguenti categorie (le categorie sono raggruppamenti generici per semplificare):
- Le analisi relative alla sicurezza, cioè quelle che permettono di capire che un alimento non danneggia gli animali che consumeranno il prodotto; sono sempre obbligatorie e il loro numero varia in base al quantitativo (in peso o in unità) di produzione di tutti i prodotti;
- Le analisi relative all’etichettatura, cioè le analisi la cui risposta darà le informazioni da inserire in etichetta: tra queste le informazioni nutrizionali (proteine grezze, grassi grezzi, fibra grezza, veneri grezze, umidità) sono obbligatorie e devono essere effettuate per ogni singola tipologia di prodotto (ad esempio, “snack essiccato di manzo” e “snack essiccato di maiale” richiederanno due analisi diverse). Altre analisi sono invece facoltative, ad esempio per inserire particolari claim in etichetta (ad esempio, il claim “senza conservanti” richiede di effettuare alcune analisi per garantire l’effettiva presenza dei conservanti negli alimenti).
- Le analisi relative alla completezza nutrizionale, che servono solamente negli alimenti completi: poiché un alimento completo deve garantire il bilanciamento, cioè il rispetto di precise quantità di nutrienti (vitamine, minerali, taurina) l’azienda deve dimostrare che l’alimento sia effettivamente completo, e per questo, a seconda del processo produttivo (in particolare se richiede cottura dopo l’inserimento dei nutrienti aggiunti) deve essere confermato con le analisi di laboratorio. Il rischio a non averle è che alle controanalisi effettuate dall’Autorità l’alimento potrebbe non risultare completo, pertanto la dichiarazione in etichetta sarebbe ingannevole e l’azienda sanzionata.
- Le analisi relative all’igiene di processo, che sono facoltative (a differenza della normativa degli alimenti per le persone) e possono essere effettuate per valutare in modo più specifico l’igiene dei prodotti, degli ambienti e dell’acqua utilizzata per la lavorazione.
L’etichettatura
La composizione dell’etichetta è la produzione della stessa in modo che rispetti le disposizioni del Reg. CE 767/09. L’etichetta è importante perché è la sezione a più alto rischio di sanzioni, in caso di errori: ciascun elemento che la compone deve rispettare disposizioni specifiche e una diffusione dell’alimento potenzialmente molto ampia (un alimento prodotto a Milano può verosimilmente essere poi venduto a Palermo) lascia molto spazio a sanzioni che potrebbero arrivare, anche come conseguenza delle segnalazioni da parte dei proprietari, da qualunque ente italiano od europeo (se si esportano i prodotti).
Per questo motivo, la composizione dell’etichetta deve essere particolarmente attenta, non devono mancare parti richieste dalla normativa (un esempio di informazione che succede di dimenticare, ma è obbligatoria, è un numero di telefono aziendale che deve essere obbligatoriamente indicato in etichetta).
L’etichetta può essere più o meno complessa a seconda dell’alimento che si vuole produrre, ma il consulente sanitario che si occupa della stesura garantirà la presenza di:
- Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (denominazione legale, lista degli ingredienti, istruzioni per l’uso, nome e ragione sociale, ecc.);
- Per la lista degli ingredienti, la verifica che le materie prime che si vogliono utilizzare siano legalmente utilizzabili in Unione Europea;
- Per la lista degli additivi (se presenti), la verifica che questi siano legalmente utilizzabili, rientrino nella categoria corretta degli additivi di riferimento, che i limiti legali siano rispettati e, se è il caso, l’applicazione dei coefficenti di correzione per gli additivi nutrizionali;
- Per la tabella nutrizionale, la verifica delle analisi di laboratorio di cui sopra e l’eventuale trascrizione con la corretta denominazione;
- Per i claim (cioè le dichiarazioni pubblicitarie), che siano legalmente utilizzabili. In questo punto la normativa impedisce di utilizzare molte parole comuni, quindi è particolarmente facile commettere degli errori (con sanzioni molto importanti, personalmente conosco un’azienda fallita a causa di una sanzione a quattro zeri proprio a causa di questa parte!).
Per quanto, quindi, le parti descritte siano tutte importanti per l’avvio di un’attività produttiva, ritengo (soprattutto per esperienza personale) che quelle relative all’etichettatura richiedano un’attenzione particolare.
Chi è il consulente sanitario? E’ necessario per avviare un’attività di produzione?
Come abbiamo visto nell’articolo, per poter aprire questa tipologia di attività sono necessarie le prestazioni professionali di almeno tre tipi di professionisti: il geometra per le pratiche edilizie, il commercialista per la parte fiscale e un consulente sanitario per la parte normativa/burocratica relativa ai mangimi e alla produzione.
Certo, quest’ultima figura non è obbligatoria né richiesta dalla legge, ma diventa di fatto necessaria per la stesura di un piano di autocontrollo, per la formulazione dei prodotti, per la composizione delle etichette: come è possibile verificare relativamente dal Decreto Legislativo 142/09, relativo alle sanzioni per le non conformità delle aziende produttive di mangimi, e dal Decreto Legislativo 26/2017 relativo alle sanzioni per le inadeguatezze di etichettatura, le sanzioni sono molto pesanti per eventuali errori da tutti i punti di vista ed è utile, per tutelarsi, non commettere errori in questo senso ed avere un supporto che permetta di rispondere in modo puntuale alle richieste delle Autorità Competenti (principalmente ASL e NAS).
Un consulente non è invece generalmente necessario per i negozi di animali, poiché queste attività non svolgono né produzione, né etichettatura degli alimenti.
Da notare anche che la figura ricercata deve essere esperta di normativa mangimistica: le normative sono completamente separate dalla normativa alimentare (alimenti destinati al consumo umano), per questo anche un ottimo consulente specifico per le aziende umane potrebbe non conoscere la normativa mangimistica. La figura migliore è senza dubbio quella di un Medico Veterinario Specialista in Ispezione degli Alimenti, però effettivamente poche figure come questa si occupano di consulenza facendo la libera professione; per questo esistono anche altri professionisti che offrono servizi di consulenza, ma la costante deve rimanere la conoscenza attenta della normativa mangimistica.
Personalmente mi occupo di consulenza sanitaria per varie aziende mangimistiche: potete contattarmi all’indirizzo mail valerioguiggi@gmail.com per avere maggiori informazioni, parlarmi del vostro progetto ed avere un preventivo delle spese di consulenza, variabile in base alla tipologia di attività. Offro supporto, anche con ispezioni in loco, in tutta Italia (posso spostarmi in tutte le direzioni abitando e lavorando di base in Toscana).
Buongiorno,sono Andrew Bellia e da 6 anni circa ho depositato un modello di utilita’ presso la CC.II.AA. di Catania,per produrre un tipo univoco di croccantini adatti a 8 tipologie di animali da allevamento e non e/o alimento per cani,cuccioli gatti,papere, gal line,scoiattoli,criceti,porcellini d’India,conigli,e/od altri animali da compagnia.Premetto che gia’ dal 2012 cucinandoli a casa e testandoli sugli anzidetti animali che non hanno avuto alcun oggettivo problema, ho dato seguito al deposito del modello di utilita’.Mia intenzione e’ quindi quella di poter produrre tale alimento,considerando anche di aver trovato dei Supporters dell’idea.Per far questa attivita’ ho quindi cercato sul web dei finanziatori in Crowdfunding ma senza risultati.Oggi ho saputo che potrei ottenere finanzia menti attraverso la piattaforma di “Io resto al sud”,quindi in questa sede le chiedo,come fare per sapere grosso modo quanti soldi mi occorrerebbero per produrre un’azienda di tal genere,considerando che al 95%
i prodotti immessi nella ricetta sono naturali? Riguardo il 5% ho lasciato tale percentuale come una specie di riserva per l’eventuale introduzione di integratori artificiali,ma che di fatto potrei non averne bisogno perche’ vitamine,minerali e quant’altro mi sono fornite da tutti gli ingredienti della ricetta.Sperando di ricevere una positiva notizia da parte sua,colgo con l’occasione salutarla distintamente.
Andrew Bellia
P.S.:Resto a disposizione per eventuali contatti alla mail:sicilyacht57@yahoo.it oppure tramite mob. 3494006105
Buongiorno Andrew. Io la ringrazio per la domanda ma non mi è possibile rispondere perché non è una richiesta di tipo sanitario. Ha bisogno di un business Plan e deve pertanto affidarsi ad un consulente commerciale in questa fase, non ad un consulente sanitario come me. Il mio lavoro è successivo, avviene quando ci sono già basi concrete (strutture, macchinari) a disposizione.
Buonasera,avrei bisogno di capire se posso avviare una piccola impresa per mangimi cani,solo per questo tipo di animali;e di due tipi,quindi una azienda di piccole dimensioni. A chi mi posso rivolgere? La regione sarebbe l Abruzzo. Cordiali saluti Arianna
Buongiorno Arianna, grazie per la domanda. Allora, dal punto di vista legale, avendone i requisiti, può produrre alimenti per cani (un mangimificio può produrre alimenti per una specie, per due specie, per 10 specie… non c’è un limite), e anche come tipologie non ha limiti, ci sono aziende agricole, che sono legalmente anche mangimifici e che, per esempio, producono solamente granturco per i polli perché piantano solo il granturco nella loro azienda. Questo per dire che limiti, in questo senso, non ne ha.
Per prima cosa ha bisogno di un supporto commerciale, per capire la fattibilità economica, quindi di trovare un fondo che rispetti i requisiti del mangimificio (non può produrre in casa o in garage, diciamo). I requisiti sono prima di tutto edili (e qui ci vuole il geometra) e poi devono rispettare le normative mangimistiche, e qui ci vuole un consulente sanitario. Lo sono anch’io quindi può scrivere in privato a me (valerioguiggi@gmail.com), sono un po’ lontano ma mi sposto in tutta Italia, oppure trovare un collega in Lazio/Abruzzo che le sarebbe più comodo soprattutto perché sarebbe più vicino.
Buongiorno, sarei intenzionato ad aprire una toelettatura e mi hanno detto che l’ASL fa dei corsi appositi, una sorta di HACCP, necessario per poter avviare questa attività. Potrei sapere il nome esatto di questo corso? E che tipologie di ASL erogano questi corsi? Grazie
Buongiorno Salvo, grazie per la domanda.
Purtroppo non mi occupo di questa tipologia di attività quindi non saprei rispondere; mi sembra strano che l’Autorità Competente faccia corsi di questo tipo, però; di solito i corsi sono privati, anche se non so di che tipo di corso si possa trattare. Ha provato a chiedere direttamente al servizio veterinario dell’ASL di competenza per il comune dove vorrebbe aprire l’attività?
Salve. Vorrei sapere se è possibile iniziare un’attività di produzione di snaks per cani da casa, e vendita su internet. Mille grazie per l’aiuto. Cordiali saluti. Carolina
Buongiorno Carolina,
No, non è possibile. La produzione di alimenti per animali deve essere effettuata in una struttura adibita a mangimificio, e non ad uso abitativo. Se la casa, nella sua proprietà, ha ad esempio un fondo separato dall’abitazione, che rispetta le normative edilizie per le attività produttive e che rispetta le normative mangimistiche, ad esempio è dotato di un bagno e dello spogliatoio, allora potrebbe farlo da casa ma è inteso in senso molto lato. Se intendeva dalla sua cucina, o anche da una seconda cucina che normalmente non utilizza, questo non è possibile.
Salve. io vorrei aprire una piccola prodizione di crocchette per cani, con un macchinario che tiri fuori circa 200 /300 kg di crocchette l’ora, il mio problema è che non so da dove partire e a chi chiedere informazioni, non so neanche chi mi potrebbe appoggiare per le dosi e dove comprare le materie prime per la produzione, macchinari procedimenti io in parole povere non so nulla, vorrei sapere se esiste qualcuno che mi possa assistere nella realizzazione di questo progetto, io mi trovo in Sicilia nella provincia di Enna. Spero che qualcuno mi possa aiutare.
Cordiali saluti
Buonasera Giuseppe.
Ci sono dei consulenti mangimistici, anch’io, però per prima cosa deve farsi un’idea della spesa, dei macchinari, dei preventivi di spesa. Il mio consiglio non è quello di trovare qualcuno che la segua passo-passo, anche perché un consulente che sia spesso a disposizione ha un costo che alla fine diventa superiore a quello dei prodotti… Io comincerei a contattare produttori di macchinari, di estrusori, di chiedere intanto a loro relativamente ai prodotti che hanno, ai costi, alle materie prime di cui ha necessità; vedrà che parlando con loro viene fuori abbastanza materiale (peraltro, nella sua zona, anche perché le materie prime se riesce a reperirle vicino è preferibile a reperirle dall’altra parte del mondo) per potersi quantomeno fare un’idea. E poi, quando ha le idee un po’ più chiare, contattare un commercialista e iniziare a cercare una struttura adeguata alla produzione. La parte normativa, nutrizionale, dei dosaggi invece viene successivamente.
Buongiorno,
io vorrei aprire una piccola attività’ di produzione di alimenti freschi per cani. Dopo l’esperienza con il mio cane vedo quanto sia importante preparare cibi freschi dalle materie prime. Vorrei fare una vendita al dettaglio. il locale deve essere già predisposto con una cucina per la cottura degli ingrediente a vapore. Devo partire affittando un laboratorio o un negozio? Ho un’idea per lo sviluppo del progetto, ma non so la normativa in merito igienico sanitario per l’avvio dell’attività’.
grazie
Buongiorno Riccardo. La normativa cambia da regione a regione, quindi la risposta alla domanda cambia in base a dove si trova. Solitamente vengono richieste almeno due stanze, una che fa da laboratorio e una da magazzino per i prodotti finiti che, se c’è una vendita al dettaglio, corrisponde solitamente al negozio.
Poi per la normativa, cioè SCIA, stesura dell’autocontrollo, verifica delle normative igienico-sanitarie della sua regione, le consiglio di rivolgersi a un consulente sanitario che si occupa di normativa: non è obbligatorio, ma di fatto sarebbe come voler verificare le conformità edili senza rivolgersi a un geometra, se non conosce la normativa rischia sanzioni da parte dell’ASL (anche solo per iniziare, se non ha un piano di autocontrollo la sanzione massima è di 20.000 euro, in pratica la fanno chiudere ancora prima di partire).
Ciao Riccardo, sono Andrea di Verona, un ragazzo giovane e intraprendente che viene da una ditta di imprenditori, sto sviluppando un business plan per aprire un’azienda mangimistica che produca un prodotto sano ed innovativo che preservi la salute degli animali. Lei ha gia aperto o è ancora interessato ad aprire un’azienda?
Salve Valerio, buonasera, ho trovato questo articolo per caso e devo dire che mi sembra davvero molto dettagliato, complimenti.
Attualmente sto cercando risposta ad una domanda particolare che sembra non essere presente da nessuna parte in modo chiaro.
Sto collaborando alla creazione di una piccola società specializzata in vendita di masticativi (quindi carne e pesce essiccati per cani) questi prodotti sono realizzati e preparati da altri, la società si occupa esclusivamente di venderle.
Tuttavia questi masticativi vengono acquistati in grandi quantità come fornitura e poi andrebbero riconfezionati in pacchetti singoli o mix da spedire ai clienti.
Questa operazione di disimballaggio ed imballaggio penso sia considerata come manipolazione…è richiesta qualche autorizzazione particolare per effettuarla ? È sufficiente che i pacchetti siano sigillati ed adatti ad alimenti ? E sopratutto, se ricevo un pacco dal fornitore, esso avrà una singola etichetta, come funziona per l’etichetta da applicare sulla confezione ricreata ? Dovrebbe essere una “copia” dell’etichetta originale con qualche info in più ?
Grazie in anticipo e scusami davvero tanto per il papiro.
Saluti
Buongiorno Andrea, grazie per la domanda.
Ma si, è dettagliata sulla normativa 🙂 qualunque attività che consiste nel manipolare il prodotto, per cui anche quello che mi chiede (spacchettare e reimpacchettare, quindi anche poi rietichettare) implica la presenza di OSM, pertanto c’è necessità di un’attività identificata come mangimificio (non va bene un’attività che vende prodotti per animali). Per cui le serve si, tutto quello che vedeva nell’articolo, SCIA, piano di autocontrollo, strutture compatibili con quanto richiesto dalla normativa; è un grosso passo rispetto a quello che fa già.
O li fa reimpacchettare da un’altra azienda che è un mangimificio, oppure deve cambiare parecchio (dal punto di vista quantomeno normativo) l’attività che ha già.
Per l’etichetta, posto quindi che abbia un mangimificio, può fare in due modi: o ripete le analisi lei (hanno un costo di circa 60-80 euro a prodotto), oppure si fa mandare dal fornitore le analisi nutrizionali che hanno fatto loro; ma le servono proprio le analisi, non è sufficiente copiare l’etichetta.
Mi raccomando, non etichetti a suo nome i prodotti reimpacchettati perché rischia una sanzione che va per le 20.000 euro.
buongiorno,
vorrei chiedere una cortesia.
Per i negozi di animali, la vendita di discotti sfusi (quelli dati come premio ai cani) è soggetta ad una normativa particolare?
Ovvero… devono essere riposti in particolari contenitori seguendo normativa haccp, oppure no?
Buongiorno Elisa,
Grazie per la domanda. E’ permessa, ed è soggetta al Reg. UE 767/09 ma non al Reg. CE 183/05 (quindi non alla normativa HACCP mangimistica, per farla semplice). E’ permessa purché le informazioni presenti nell’etichetta originale vengano riportate su un cartello che permetta di conoscere la composizione come se si acquistasse un prodotto confezionato. Spesso nelle piccole attività si fa un “libro delle etichette”, analogo al “libro degli ingredienti” previsto per la normativa umana, che si può consultare su richiesta.
Buongiorno,
avendo già uno stabilimento di produzione per integratori alimentari uso umano,
per la produzione conto terzi di un mangime complementare per cani è comunque obbligatorio registrarsi come OSM ed ottemperare a manuale di autocontrollo specifico per la mangimistica?
Buongiorno Giovanna,
Si, è obbligatorio. E’ obbligatorio sia registrarsi come OSM ai sensi della 183/05, e anche ai sensi della 1069/09 qualora l’alimento complementare che vuol produrre contenga sottoprodotti di origine animale (se è solo vegetale invece non importa). E deve avere un manuale di autocontrollo specifico per la mangimistica, separato da quello alimentare.
E dovrà anche avere una separazione spaziale (stanze diverse) o temporale (giorni di lavorazione diversi) per la produzione mangimistica, che deve essere differenziata da quella per persone (alimentare).
Buongiorno,
essendo titolare di una IAD (impresa alimentare domestica), posso preparare e vendere dei gelati per cani (in giorni lavorativi diversi a quelli destinati all’uso umano e con attrezzature diverse) ?
Buongiorno Simone, grazie per la domanda.
Purtroppo no, perché lei è titolare di un impresa alimentare autorizzata ai sensi del Reg. 852/04, ma non di un’azienda mangimistica, che dovrebbe essere autorizzata ai sensi del Reg. 183/05: può quindi preparare alimenti per le persone, ma non per gli animali. Gli alimenti per animali legalmente sono mangimi, e devono essere preparati in un’attività registrata o riconosciuta come mangimificio, non come attività alimentare.
Buongiorno , ho già un negozio di toelettatura e vendita.
A livello burocratico cosa dovrei fare per produrre a piccole quantità e vendere nel mio negozio dei biscotti per cani ?
Buongiorno. Lei non ha attualmente un mangimificio, ma un’attività commerciale di tipo diverso: pertanto deve fare quanto indicato qui sopra nell’articolo, nelle sezioni “Requisiti per le attività di produzione e vendita al dettaglio”, “Analisi di laboratorio” ed “etichettatura”. Le servirà un piano di autocontrollo, che ora credo non abbia (perché attualmente non ne serve), pertanto le consiglio di rivolgersi a un consulente sanitario per capire come procedere, anche in base a quello che vuol fare.
Aggiungo: purtroppo la normativa distingue solo dettaglio/ingrosso, non c’è una distinzione in base alle quantità di produzione. Che lei produca 10 confezioni di biscotti a settimana, o 100 al giorno, dal punto di vista burocratico gli obblighi sono gli stessi.
Salve Dottore,per la produzione di croccantini per cani oltre la struttura,attrezzature ecc occorre avere anche un titolo di studio oppure chiunque può produrre croccantini anche senza avere nessun titolo di studio?
Buongiorno Davide, grazie per la domanda. Si, le confermo che non serve nessun titolo di studio per aprire un’azienda mangimistica. In realtà è prevista una formazione (Reg. CE 183/05) ma non è codificata, nel senso che ci deve essere ma viene effettuata in base a quelle che sono le necessità aziendali; di solito è un corso di circa 16 ore (un paio di giorni, quindi) impostato dal consulente sanitario il quale, però, invece i titoli li deve avere (altrimenti viene giudicato inidoneo al Controllo Ufficiale e le viene prescritto un nuovo corso con consulente giudicato competente). Però è il consulente che li deve avere, non il legale rappresentante (OSM).
Salve dr. Guiggi,
il consulente sanitario che titoli deve avere? E sono esplicitati dalla normativa, oppure è sufficiente che sia edotto delle norme?
Grazie
Buongiorno Francesca. Ma sei una collega, ti ho visto su Instagram, riconosco la foto 🙂
Confermo che non serve nessun titolo di studio, perché la documentazione che il consulente firma è una presa di responsabilità nei confronti dell’azienda e non nei confronti della normativa.
Per cui potrebbe farlo anche qualcuno completamente privo di titolo di studio, ma che ovviamente conosca la normativa mangimistica benissimo, anche perché piccoli errori si traducono in sanzioni per l’azienda che segue.
Per quanto ho visto il problema principale sono i consulenti HACCP che si occupano della normativa umana (anche preparati) e non sanno nulla di mangimistica. Tirano fuori piani di autocontrollo perfetti per un’azienda umana, fanno le etichette e i corsi haccp seguendo la normativa umana, e poi arriva l’ASL e vedendo che ci sono grosse incongruenze sanziona l’azienda. Io personalmente nella maggior parte dei casi sono stato chiamato da aziende non come primo consulente all’apertura, ma come secondo dopo che gli era capitata una cosa del genere (in un caso addirittura all’azienda erano stati messi i sigilli dai NAS per colpa di un consulente inadatto).
Buongiorno Dottore, sono Andrea, titolare di una piccola azienda agricola in provincia di Udine che coltiva Olivello Spinoso che poi trasforma, in un suo laboratorio in regime di attività connessa all’agricoltura, in succhi, drupe essiccate e macinate e oli che poi commercializza in maniera autonoma.
Ora, valutato che tali prodotti sono particolarmente graditi e indicati quali alimenti complementari per cavalli, sto cercando il modo più semplice per commercializzarli autonomamente.
Ho letto che un alimento prodotto per umani può essere “declassato” ad alimento per animali purché resti tal quale cambiando semplicemente l’etichetta e non necessitando in tal caso di ulteriori investimenti in attrezzature e locali ma semplicemente in una estensione delle autorizzazioni. In questo caso dovrò apporre in etichetta la dicitura “human grade”.
Ritiene possa essere una strada percorribile e quali passi dovrei fare?
La ringrazio. Cordialmente Andrea
Buongiorno Andrea,
Grazie per la domanda.
Allora, si, ha ragione più o meno su tutto tranne per la dicitura “Human Grade” che no, non solo non è necessaria ma nemmeno normata dal punto di vista legale; alcuni la mettono, ma è una scelta perché legalmente non vuol dire nulla.
Per il resto, praticamente come ha detto lei, cioè deve avere un mangimificio, ma con una separazione temporale rispetto alla produzione dei prodotti per persone che, se ho capito bene, già fa (separazione temporale vuol dire dichiarare che, tipo, dal lunedì l giovedì fa prodotti per umani, il venerdì fa prodotti per cavalli in questo caso), è praticamente a posto; certo ci vuole un piano di autocontrollo mangimistico (diverso da quello che già ha), le etichette sono completamente diverse, insomma alcune cosette ci sono da fare ma l’investimento è minimo ed è pressoché tutto di tipo “burocratico”.
Per cui si, la strada è senz’altro percorribile e penso che il percorso sia anche piuttosto semplice da fare dato che l’azienda è già attiva. Se ha bisogno la posso anche seguire io, se mi manda una mail in privato le spiego come funziona.
La ringrazio per la cortese e sollecita risposta. Mi sto attivando in loco per capirne un po’ di più. Cordialmente Andrea Colonna
Buongiorno Dottor Valerio, una domanda… per quanto ho capito leggendo un po’, il Reg. 183/05 regola la produzione di mangimi per animali destinati all’alimentazione umana. Per quanto riguarda la produzione di mangimi destinati esclusivamente all’alimentazione di cani o gatti (Pet Food) qual è il regolamento da seguire e quali le prescrizioni? La ringrazio in anticipo.
Buongiorno Domenico. No, il Reg. 183/05 regola l’igiene dei mangimifici come focus principale, e riguarda tanto i mangimi per animali produttori di alimenti quanto quelli per animali non produttori di alimenti, quindi il petfood. Per il mangimificio è proprio quel regolamento lì che deve essere seguito. Poi, a seconda dell’ambito, ce ne sono altri (1831/03 sugli additivi, 767/09 sull’etichettatura, 142/11 sui controlli sui sottoprodotti di origine animale e via dicendo). Ma per i mangimifici il regolamento è il 183.
Grazie Dottor Valerio. Le ho scritto dopo aver letto linee guida del Ministero relativamente al 183/2005. In particolare l’articolo 2 comma 2, che così recita:
“Il presente regolamento non si applica: omissis… c)alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti. Grazie.
Il diavolo sta nei dettagli Domenico. Legga l’omissis 🙂
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alla produzione domestica privata di mangimi:
–i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo
domestico privato;
e
–ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
Il punto ii sta in dipendenza della lettera a, per cui diventa: Il presente regolamento non si applica alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali non allevati per la produzione di alimenti.
Che è come dire che si applica alla produzione domestica privata di mangimi se quegli animali sono invece allevati per scopo alimentare. Le torna?
La fonte è la versione consolidata del regolamento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0183-20220128&from=IT
Certo… infatti il punto è che il regolamento non entra nel merito ANCHE ne caso in cui il mangime viene prodotto per animali NON allevati per la produzione di alimenti, nè per la vendita al dettaglio.
Il presente regolamento non si applica:
a)alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di
alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di
alimenti;
b)alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per
consumo domestico privato o per e attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sull’igiene dei prodotti alimentari;
c)alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
d)alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello
locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
e)alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia”.
Buongiorno Domenico,
Allora evidentemente sono io che non capisco la domanda. Il punto precedente:
1. Il presente regolamento si applica:
a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a
partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa
l’immissione dei mangimi sul mercato;
Qui è generico, si applica a tutti i mangimi, sia per animali dpa che per animali non dpa (=destinati alla produzione di alimenti). Dalla produzione primaria fino all’immissione sul mercato.
Esclude invece la vendita (non la produzione, solo la vendita, in pratica i negozi di articoli per animali) dall’applicazione (punto e della parte che ha citato lei).
Magari non capisco la domanda io.
Salve dottore, vorrei farle una domanda che non ha a che fare con gli alimenti, vorrei produrre articoli per animali ad esempio (lettiera, o altri prodotti che non siano alimenti) affidandomi ad un’azienda che possa creare i prodotti senza dover aprire personalmente l’azienda, lei pensa sia possibile?
Buonasera Alessandro.
Nel mangimistico si, è possibile produrre conto terzi, anzi diverse aziende produttrici fanno praticamente solo prodotti conto terzi (e non a marchio proprio). Sui prodotti diversi immagino sia uguale, ma non occupandomene non saprei fornirle riferimenti.
Salve, articolo interessantissimo. Voloeveo chiederle cosa prevede la legge riguardo la lavorazione e l’uso (su indicazione di un veterinario specializzato) di erbe officinali e mediche in ambito alimentare. Ovvero cosa serve per poter lavorare questi prodotti a livello legale
Buongiorno Morgan, grazie per la domanda. Immagino che non intendesse l’ambito alimentare (alimentare si intende destinato al consumo umano) ma l’ambito mangimistico, cioè erbe officinali per cani e gatti, giusto? La risposta è esattamente quella che trova qui nell’articolo perché in mangimistica gli integratori non esistono, ma vanno sotto la categoria legale di “alimenti complementari”, quindi sono considerate alla stregua delle scatolette per gatti o degli snack per cani. Per cui: le necessità sono esattamente quelle che legge nell’articolo qui sopra.
Salve Dottor Guiggi, articolo davvero interessante. Mi piacerebbe esplorare l’opportunità di avviare un’attività di distribuzione di alimenti per cani, con prodotti confezionati sotto un mio marchio da un terzista che già si occupa della produzione e detiene tutte le autorizzazioni necessarie. Vorrei sapere se, vendendo all’ingrosso, avrei bisogno anch’io di ottenere le autorizzazioni per la produzione di mangimi. Grazie in anticipo per il suo chiarimento e supporto
Buongiorno Cinzia, grazie per la domanda.
Allora, no, in questo caso no perché praticamente si occuperebbe solamente della parte commerciale. Quindi, posto che il prodotto sarebbe fatto e confezionato dal suo fornitore (a suo nome), dovrebbe se vende all’ingrosso avere una documentazione (piano di autocontrollo) ai sensi del Reg. CE 183/05, cioè quello che è previsto anche per i produttori ma dettaglianti. Non ha invece bisogno del riconoscimento, che è necessario esclusivamente per coloro che vendono all’ingrosso ma che sono anche produttori.
Buonasera dott. Guiggi, innanzitutto complimenti per l’articolo e per l’esaustività delle risposte, nonché per la pazienza nel formularle.
Abbiamo una produzione di birra artigianale, ovviamente umana.
Nello stesso stabilimento vorremmo iniziare la produzione di una bevanda per animali, di fatto un “alimento complementare” (non un mangime classico).
Dalle risposte di cui sopra, mi sembra di capire che ciò sia possibile, operando i seguenti accorgimenti:
– Registrazione come OSM ai sensi della 183/05 e della 1069/09
– Utilizzo di stanze separate sia per le materie prime che per il prodotto finito.
– Utilizzo temporale separato (in giorni diversi) per i macchinari
– Manuale di autocontrollo specifico per la mangimistica
E’ corretto?
Grazie anticipatamente per l’attenzione.
Buongiorno Paolo,
Grazie mille a lei.
Sto scrivendo un articolo anche su questa fattispecie, cioè aziende che producono alimenti per persone ma che vorrebbero differenziare la produzione facendo anche prodotti per animali, ma non l’ho ancora finito anche perché lo scrivo un po’ a scappatempo ^^”
Quindi:
– Registrazione come OSM ai sensi della 183/05 e della 1069/09: registrazione se utilizza esclusivamente prodotti di origine vegetale o se utilizza anche prodotti di origine animale ma vende solo al dettaglio. Altrimenti è necessario anche il riconoscimento. Ai sensi della 183/05 sempre, mentre per la 1069/09 solo se utilizza prodotti di origine animale.
– Utilizzo di stanze separate sia per le materie prime che per il prodotto finito: Si, ci vuole almeno una stanza dedicata alle produzioni mangimistiche; bagni, antibagni e percorsi possono essere comuni a quelli dedicati alle produzioni di alimenti per persone.
– Utilizzo temporale separato (in giorni diversi) per i macchinari: la normativa richiede in realtà separazione spaziale, quindi macchinari dedicati alla sola produzione mangimistica diversi da quelli umani. Le attrezzature devono essere dedicate alla produzione mangimistica.
– Manuale di autocontrollo specifico per la mangimistica: si, che sarà separato dal manuale di autocontrollo che ha già per la produzione di alimenti per persone.
Grazie mille!
Buongiorno,
da tempo vorrei aprire una azienda che si occupi della produzione e commercio di integratori alimentari per animali.
saprebbe darmi qualche indicazione riguardo la normativa?
Buongiorno Mauro,
Le ho risposto in privato alla mail che mi ha inviato.
Salve dottore se vendo integratori alimentari per animali online con il mio private label affidando a fornitore autorizzate che offrono questo servizio per me quale certificate mi servono oltre alla partita iva?
Buongiorno. CI sto scrivendo un articolo specifico ma ancora non l’ho finito, per cui le rispondo riassumendo: in Private Label l’azienda (faccio finta sia il suo nome, Mourad) che compare nella dicitura “Prodotto per Mourad nell’azienda di via XXXX” è legalmente, ai fini del Reg. UE 767/09, la responsabile dell’etichettatura.
Lei quindi non ha responsabilità sulla produzione, su eventuali batteri presenti dentro, sull’igiene del personale (e questo per forza: non produce lei). Però ha la responsabilità su tutto quello che è scritto dell’etichetta. Cioè, se tipo gli ingredienti sono sbagliati o se le proteine grezze sono sbagliate, la responsabilità non è del produttore, ma sua (dell’azienda Mourad).
Per questo motivo, di solito all’azienda in Private Label si fa comunque una piccola documentazione sanitaria (che non è il piano di autocontrollo) da avere a disposizione per tutelarsi da eventuali problemi che potrebbero insorgere anche involontariamente. Se ne vuole sapere di più mi può contattare via mail, glielo spiego anche meglio (oppure aspetta che pubblichi l’articolo ma non so quando riuscirò).
Buonasera Dr. Guiggi,
nel complimentarmi per l’articolo estremamente utile, le sottopongo un quesito. Un’attività esistente di vendita articoli e cibo (crocchette) per animali, se intenzionata a vendere anche prodotti refrigerati BARF deve richiedere o munirsi di autorizzazioni specifiche? La Regione è’ il Lazio. Grazie sin d’ora per la sua risposta.
Buongiorno Debora. No, non deve perché non manipola i prodotti BARF, che di conseguenza vengono venduti esattamente come gli altri mangimi preconfezionati. Poiché il Reg. CE 183/05 non si applica alla vendita al dettaglio per nessun mangime, nemmeno i prodotti BARF ne sono soggetti e non ha quindi obbligo di autorizzazioni ulteriori (ovviamente quella che ha già, cioè la SCIA per il commercio di prodotti per animali si, quella ci vuole, ma mi sembra di aver capito che ce l’ha già avendo un’attività già in essere). Ovviamente sono necessari i congelatori e il commerciante è tenuto a segnalare ai clienti (richiamo) eventuali segnalazioni di ritiro in arrivo dalle aziende fornitrici, ma questa è una cosa da fare sporadica che succede raramente.